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LOMBARDIA, ABOLITI ALCUNI CERTIFICATI VETERINARI

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Con la circolare 11/SAN/2007 la Regione Lombardia ha fornito le prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 sulla semplificazione amministrativa. La nuova legge regionale, prevede, fra l’altro l’abolizione di diversi adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria e la semplificazione delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo svolte dalle ASL. In particolare: a) Con l'abolizione delle autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, i titolari di dette attività sono assoggettati alle sole procedure per gli esercizi commerciali. Ai fini della vigilanza sanitaria, l'ASL acquisirà tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive la segnalazione dei nuovi esercizi di vendita avviati nel territorio di competenza. b)Sono state abolite le autorizzazioni sanitarie per gli stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari e di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata. Si rammenta nel contempo che, ai sensi dei Regolamenti (CE) 853/2004, 854/2004 e 882/2004, per gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale permane l’obbligo del riconoscimento; le relative procedure sono in corso di aggiornamento e verranno comunicate con successiva nota. Per quanto attiene agli stabilimenti non più soggetti ad autorizzazione sanitaria, come già indicato nella Circolare 52/SAN del 23 dicembre 2005, in occasione della decorrenza dell’applicazione del regolamento (CE) 852/2004, l’operatore del settore alimentare deve notificare alla ASL competente per territorio ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, ai fini della registrazione. Pertanto il titolare dello stabilimento presenterà dichiarazione di inizio di attività produttiva allo Sportello Unico per le Attività Produttive, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune, avendo come riferimento territoriale il Comune in cui è ubicata la sede operativa; la dichiarazione sarà corredata da specifiche informazioni aggiuntive riguardo l’attività svolta in campo alimentare (vedi All.1, scheda specifica), il Comune provvederà ad inoltrarne copia alla ASL competente per territorio, oltrechè all’ARPA, e la dichiarazione costituirà la notifica di cui ai suddetti regolamenti comunitari, a seguito della quale la ASL procederà alla registrazione dello stabilimento. Le istanze autorizzative già pervenute e il cui iter non risulti ancora concluso alla data di entrata in vigore della l.r. 8/07 saranno considerate a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attività produttiva. Le ASL procederanno alla registrazione dello stabilimento, dandone comunicazione al titolare. c) È stato abolito l’obbligo dell’autorizzazione del Sindaco per l’esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di animali, previsto dall’art. 17 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/54. L’inizio di tali attività dovrà seguire l’iter indicato al punto precedente anche al fine della registrazione nell’anagrafe zootecnica informatizzata da parte dell’ASL competente. d) Sono state abolite l’autorizzazione del Sindaco per lo spostamento dei greggi ai fini del pascolo vagante, previsto dall’art. 43 del citato Regolamento di Polizia Veterinaria, e l’obbligo della domanda al Sindaco per lo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo estivo (alpeggio), previsto dall’art. 41 dello stesso Regolamento. Tali adempimenti sono stati sostituiti dalla comunicazione, alla ASL di partenza, del percorso che si intende seguire e della destinazione degli animali; sarà cura dell’ASL 6 stessa trasmettere le pertinenti informazioni all’ASL di destinazione e alle eventuali ASL interessate dal passaggio degli animali. e) È stato abolito l’obbligo di certificazione sanitaria o di controfirma, da parte del Veterinario Ufficiale, del documento commerciale per il trasporto, in ambito regionale, dall’allevamento ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. 1774/2002, di carcasse di bovini di età inferiore ai 24 mesi e di ovi-caprini di età inferiore ai 18 mesi, cioè per gli animali per i quali non è previsto il prelievo per l’esecuzione del test per la diagnosi delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili). Pertanto rimane in vigore l’obbligo della certificazione sanitaria o di controfirma, da parte del Veterinario Ufficiale, del documento commerciale per il trasporto delle carcasse: degli animali considerati sospetti per TSE �� degli animali in cui una TSE è stata confermata, degli animali abbattuti nel quadro delle misure di eradicazione per TSE. Quanto alla valorizzazione della funzione di controllo propria delle ASL, le azioni investono le funzioni di ispezione e vigilanza riguardanti la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e più complessivamente il settore veterinario e delle imprese e l’adozione di precise indicazioni sulle attività di vigilanza e ispezione delle ASL, ed in particolare per la definizione degli specifici obiettivi cui finalizzare l’attività di controllo, la programmazione integrata dei controlli nei diversi ambiti (strutture sanitarie e sociosanitarie, ambienti di vita collettiva e abitativa, nelle imprese, nelle attività artigianali e commerciali, nelle imprese alimentari e del settore veterinario).