Con la sentenza n.15061, sezione terza penale, la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo - ordinato dal Gip del Tribunale di Vicenza - del cane meticcio della signora G.S. di Carrè (Vicenza), indagata in relazione ai reati di cui all’art. 544-ter del Codice penale (maltrattamento di animali, punito con la reclusione fino a un anno o con multa fino a 15.000 euro) perché maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell'animale. La Suprema Corte ha rigettato i due motivi del ricorso della Signora condannandola al pagamento delle spese processuali. Nella sentenza si legge che: “L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, (il riferimento è all’ordinanza del 5 luglio 2005 con la quale il Ministero della Salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727 del Codice penale) rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 Cp (stato di necessità), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).”
Inoltre la sentenza ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del cane: “(…) La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice penale) che, ai sensi dell'articolo 544 sexies del Codice penale, prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di condanna. Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'articolo 727 del Codice penale, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip. Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.”(fonte: LAV)