• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31395

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

IRAP, ARRIVANO LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Immagine
Non vi è dubbio che il Governo dovrà rivedere la normativa sull'IRAP, dopo le sentenze della Corte di Cassazione, se non vorrà risultare perdente di fronte a migliaia di ricorsi. La Cassazione, infatti, dopo aver dedicato l'8 febbraio ad un esame approfondito di 89 ricorsi a lei pervenuti, come campione scelto fra le centinaia inviati dai professionisti, per arrivare ad una posizione chiara che possa essere riferimento di giurisprudenza per le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali che sono chiamate a pronunciarsi sulla legittimità dell'apllicazione dell'IRAP, ha cominciato a rendere pubbliche le prime sentenze. La poszione che si evidenzia, come già trapelato dalla riunione generale, è quella di una mediazione fra le sentenze più estreme espresse dalle Commissioni Tributarie Regionali. Da un lato vengono quindi respinte le posizioni che escludevano tutti i professionisti dall'imposta sulla base del principio che l'attività professionale non può mai essere demandata e quindi è impossibile l'esistenza di una autonoma organizzazione, dall'altra viene rifiutata la logica dell'Agenzia delle Entrate che ritiene che tutti i professionisti debbano essere soggetti ad IRAP,in quanto lavoratori autonomi, anche nei casi in cui non vi è alcuna organizzazione. La sentenza n. 3678/07, una delle undici già pubblicate, riassume la posizione della Corte di Cassazione:" Il requisito dell' "autonoma organizzazione" sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esecizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell'assenza delle condizioni sopra elencate". E' evidente che dopo questa pronuncia della Corte di Cassazione moltissimi ricorsi dei professionisti saranno certamente accolti. ( Italia Oggi, 17 febbraio 2007)