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CONTROLLO DEL BENESSERE DEI VITELLI

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Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE),modificato ed integrato con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CEE), stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, definiti come “animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore ai sei mesi”. In proposito il Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, dottoressa Gaetana Ferri, ha firmato una circolare esplicativa sulle Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli. “I requisiti minimi stabiliti nel predetto decreto - sottolinea la nota ministeriale “devono essere applicati a tutte le categorie di vitelli allevati indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda in cui si trovano(allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte)”. La Direzione Generale sottolinea “ l’importanza del compito “formativo” nei confronti dei proprietari/detentori di animali affidato ai Servizi Veterinari. Tali Autorità sanitarie, infatti, devono “educare” all’osservanza della normativa in materia di benessere, fornendo agli allevatori indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento e, nello stesso tempo, far comprendere che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica l’utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione”. Ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento, " si ritiene opportuno promuovere tra gli allevatori, eventualmente coinvolgendo le Associazioni di categoria, l’applicazione delle “buone pratiche d’allevamento” e, ove possibile, indirizzare verso l’implementazione di “piani di autocontrollo aziendale” che contemplino il rispetto dei parametri di benessere animale, in particolare per quanto riguarda la somministrazione del colostro, il controllo dell’emoglobina ed il regime alimentare (incremento graduale della fibra). Un buon piano di buone pratiche d’allevamento/autocontrollo dovrebbe, inoltre, prendere in considerazione vari aspetti direttamente od indirettamente correlati al benessere animale, quali: formazione di gruppi omogenei per età, microclima, lotta ai sinantropi, gestione dei reflui, manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Nell’ambito dei suddetti “piani” il veterinario privato che visita l’azienda o il veterinario aziendale (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 27 maggio 2005) ove presente, possono essere individuati come referenti per il benessere animale in quanto rappresentano gli interlocutori ideali del veterinario ufficiale, nonché ottimale anello di contatto tra quest’ultimo e l’allevatore.” La responsabilità dell’applicazione delle norme di benessere animale ricade, in ogni caso, sull’allevatore. Dal 01 gennaio 2007, l’accesso ai regimi di sostegno diretto ai redditi degli agricoltori sarà subordinato, tra l’altro, al rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali allevati (Regolamento n. 1782/2003/CE in materia di condizionalità).