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ONAOSI, DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO

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Con Circolare n.17/2006 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi ad alcuni quesiti sollevati dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale, emersi nell'ambito dell'attivita' di assistenza fiscale resa ai contribuenti. Fra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate figura anche la deducibilità dei contributi obbligatori versati all’ONAOSI: “considerata l'obbligatorieta' e la natura assistenziale dei contributi a favore della fondazione ONAOSI – si legge nella circolare- si ritiene che gli stessi siano deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir”.
L'articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir, prevede infatti tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge. L'articolo 52, comma 23, della legge finanziaria 2003, ha modificato l'articolo 2, lett. e), della Legge n. 306 del 1901, estendendo l'obbligo contributivo, a favore dell'ONAOSI, a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (tale obbligo, precedentemente, era previsto solo per i sanitari dipendenti da enti pubblici). “L'obbligatorieta' della contribuzione in esame e' confermata dal disposto dell' art. 10 del regolamento di riscossione dei contributi ONAOSI, approvato con atto interministeriale del 31 luglio 2003, secondo cui "i contribuenti, nonche' le amministrazioni pubbliche che non provvedano al versamento dei contributi obbligatori entro i termini previsti, ovvero vi provvedano in misura inferiore al dovuto, sono tenuti a versare il contributo evaso, maggiorato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso dell' interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402". ( Circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate – 18 maggio 2006)