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STUPEFACENTI,CHIARIMENTI SU PRESCRIZIONE

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Il nuovo modello di ricettario in triplice copia autocopiante, previsto Decreto Ministeriale 10 marzo 2006 sostituisce la ricetta ministeriale speciale a “madre-figlia” ed il ricettario in triplice copia autocopiante. Al riguardo la Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa per evidenziare le novità introdotte e sottolineare che il ricettario in triplice copia autocopiante “diventa l’unico ricettario speciale, previsto dal testo unico in materia di stupefacenti, utilizzato dai medici e dai veterinari per prescrivere farmaci compresi nella tabella II, Sezione A e nell’allegato III-bis di cui al testo unico”. La nota ministeriale è stata diramata dalla FNOVI a tutti gli Ordini Provinciali con l’avvertenza di tener conto di una successiva correzione al testo, a cura della stessa Direzione Generale dei Farmaci. La correzione è relativa alla ricetta autocopiante per le composizioni a base di codeina o diidrocodeina in associazione con altri principi attivi prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. La frase “il farmacista non deve trattenerla” deve essere corretta con: “il farmacista non deve conservarla per due anni come giustificativo per lo scarico nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.