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ORDINI, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

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Chi inoltra un esposto ad un ordine professionale a seguito del quale si attivano procedimenti disciplinari ha diritto ad accedere agli atti amministrativi. E non solo ad uno stralcio di essi, come inizialmente concesso ad un ingegnere che aveva denunciato due colleghi al proprio ordine. Pur contenente il dispositivo della decisione assunta dall’ordine- nella fattispecie il proscioglimento dei colleghi incolpati e l’archiviazione del caso- l’accesso parziale agli atti configura violazione del diritto di accesso. L’ammissione parziale non è infatti ammessa a chi ha un interesse diretto al caso: chi presenta un esposto all’ordine ha diritto di conoscere tutti gli atti che hanno concorso alla decisione finale. Per il Consiglio di Stato- che si è espresso con decisione plenaria il 20 aprile 2006 “ la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine.