IGIENE DEI MANGIMI E NOTIFICA ATTIVITA’
In relazione alle linee guida sul Regolamento CE 183/2005 sull’igiene dei mangimi, il Ministero della Salute ha redatto una nota datata 4 maggio 2006 nella quale il Capo Dipartimento, dott. Romano Marabelli, precisa che “ gli stabilimenti e gli intermediari già riconosciuti e/o registrati ai sensi del D.Lvo 123/99 prima del 01/01/06 che intendono continuare a svolgere l’attività anche dopo la suddetta data, devono inviare la notifica ai sensi del Regolamento CE 183/2005, art. 18 alle pertinenti Autorità competenti:
1) La notifica del modello 1 ( linee guida) va inviata al Ministero della Salute- Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza degli Alimenti,-Ufficio XI bis, con riferimento esclusivo agli stabilimenti che producono additivi, già riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del Dlvo 123/99; 2) La notifica del modello 1 bis (linee guida) va inviata alle Autorità Sanitarie Regionali territorialmente competenti da tutti i soggetti già riconosciuti e/o registrati che operano ai sensi del DL 123/99, con la sola esclusione di quelli di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lo 123/99;
La nota si conclude ricordando che nella notifica “ bisogna dichiarare di possedere i requisiti di cui all’allegato II del Regolamento CE 183/2005 ed allegare la copia dell’attestato di riconoscimento e/o registrazione ais ensi del Dlvo 123/99, così come riportato nel facsimile della notifica allegato alle linee guida”.
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