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ORMONI VIETATI DAL 13 MAGGIO

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Dal 13 maggio prossimo per le produzioni animali scatta una serie di divieti in attuazione della Direttiva Europea 2003/74/CE. Il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali - GU n. 98 del 28-4-2006) vieta l’immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri ai fini della loro somministrazione a tutte le specie animali; vieta inoltre l'immissione sul mercato di estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste ai fini della loro somministrazione ad animali le cui carni ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano. Delle stesse sostanze sopracitate e delle sostanze ad azione estrogena – diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena viene vietata la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura. Vietate anche la detenzione in azienda - escluse quelle sotto controllo ufficiale- l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d’azienda che contengono le citate sostanze o nei quali ne e' stata constatata la presenza. A meno che venga provato che questi animali sono stati trattati secondo le deroghe previste dal provvedimento agli articoli 4 e 5. Le loro carni non possono essere né immesse sul mercato, né trasformate per l’immissione sul mercato. Animali d'acquacoltura cui siano state somministrate le sostanze oggetto del provvedimento e prodotti trasformati provenienti da questi non possono essere immessi sul mercato per il consumo umano. E' vietata inoltre la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze regolamentate dal nuovo Dlgs.
E’ consentito somministrare ad animali d'azienda medicinali veterinari contenenti le sostanze regolamentate dal Dlgs 158/06 a scopo terapeutico. La deroga è prevista dall’articolo 4 del provvedimento. Per “ trattamento terapeutico” si intende la somministraz ione, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (Þ)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonche' del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni. Deroghe sono previste anche per il “trattamento zootecnico”, inteso come la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5.