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PIEMONTE, INCOSTITUZIONALE LEGGE MNC

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L’istituzione di nuove professioni sanitarie con relativi profili e ordinamenti didattici è riservata allo Stato. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata il 12 dicembre scorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge 25/2000 con cui la Regione Piemonte intendeva regolamentare le medicine non convenzionali, istituendo figure professionali ad hoc. Le regioni non possono quindi decidere sulle singole terapie in assenza di indicazioni che provengano dalle autorità scientifiche nazionali o internazionali. La legge del Piemonte, prevede nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta del paziente l’istituzione di un registro per le pratiche terapeutiche alternative e la costituzione di una Commissione permanente presso l’assessorato alla Sanità. Con due compiti cruciali: la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione in un apposito registro regionale, dopo il superamento di una prova teorica e pratica. Secondo la presidenza del Consiglio, che ha impugnato il provvedimento il riconoscimento regionale di professioni sanitarie non ancora riconosciute a livello statale, viola i limiti alle competenze delle regioni previsti anche dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Dello stesso avviso è stata la Corte Costituzionale con una sentenza “monito” per altre regioni che da tempo studiano la possibilità di regolamentare le discipline non convenzionali ( Toscana, Umbria, Emilia Romagna)