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PIT BULL, ORDINANZA URGENTE

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Dopo l'ordinanza sui cani pericolosi tra cui i pitbull firmata ieri dal ministro Sirchia e' previsto un disegno di legge di iniziativa governativa per tutelare i cittadini. Lo ha annunciato il sottosegretario alla salute Cesare Cursi. ''I contenuti dell'ordinanza del ministero che danno una risposta immediata all'opinione pubblica preoccupata - ha detto Cursi - verranno trasferiti in un disegno di legge da far approvare dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo preferito che il provvedimento sulla tutela del benessere animale andasse avanti in Parlamento per conto suo (riguardando soprattutto i maltrattamenti agli animali), mentre un altro ddl garantira' la difesa dei cittadini''
Secondo l’articolo 1 dell’ordinanza sono vietati: l’addestramento di cani di razza pitbull e di cani di qualunque altra razza, inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping.
All’articolo 2, fermo l’obbligo di osservare le disposizioni concernenti l’uso del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei luoghi pubblici previste dal regolamento di polizia veterinaria, è vietato acquistare, possedere o detenere cani previsti dall’articolo 1: ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727 del codice penale; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.
I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
L’ordinanza ha efficacia per un anno dalla data dell’entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.