• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31300

IRAP:ESCLUSI GLI ISCRITTI AGLI ALBI

Immagine
Un altro punto importante a favore dei professionisti nel confronto con il Fisco per l'esenzione dall'IRAP. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n.5/12/03, ha confermato in pieno la posizione già espressa dalla Commissione regionale dell'Emilia Romagna ( sentenza n. 11/35/03, secondo la quale per l'esercizio delle professioni regolamentate assume rilevanza essenziale l'apporto personale del professionista, ma non ha importanza l'aspetto organizzativo dell'attività esercitata. Sulla stessa linea si è espressa anche la Commissione tributaria provinciale di Bologna con la sentenza n.241 del 21 agosto 2003. Secondo la Commissione, infatti, mentre l'elemento organizzativo è insito nel concetto stesso di impresa non lo è assolutamente per quanto riguarda un'attività professionale. In quest'ultimo caso, riferendosi all'art. 2232 del Codice Civile, la Commissione ha ricordato che per le professioni intellettuali si prevede l'obbligo del prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico assunto. E' evidente quindi che nell'esercizio delle professioni intellettuali non si può configurare l'esistenza di una organizzazione di beni che possa operare autonomamente e separatamente dall'intervento del professionista. Le due sentenze delle Commissioni concludono entrambe che il professionista non può essere soggetto all'IRAP sulla base delle precisazioni fornite dalla Corte Costituzionale.