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AD ALEMANNO L’ANAGRAFE EQUINA

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“Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe equina nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”. Lo stabilisce il comma 15 dell’articolo 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali". Il provvedimento, approvato in via definitiva il 31 luglio dalla Camera dei Deputati, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2003 ed è in vigore dal giorno successivo.Fra le modificazioni apportate in sede di conversione risulta evidente la riproposizione dei contenuti del decreto n. 45 del 21 Marzo 2003 Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche, fra cui l’attribuzione all’Unione per l’Incremento delle Razze Equine dell’organizzazione e della gestione dell’anagrafe equina. L’articolo 8 della legge n.200 è un vero e proprio “decreto nel decreto”.L’ANMVI ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri competenti per ribadire “la stessa decisa opposizione a suo tempo manifestata in occasione della presentazione del DL 24/03/2003”, decreto ritirato a fine maggio per intervento dello stesso Esecutivo. Secondo l’ANMVI la gestione dell’anagrafe equina non può che essere organizzata dal Ministero della Salute, rivestendo carattere e finalità squisitamente sanitarie. “Ciò in quanto – come dichiarato dal Sottosegretario di Stato alla Salute Cesare Cursi- l’identificazione degli animali, nonché la realizzazione di un’anagrafe nazionale rappresentano indispensabili strumenti finalizzati a garantire da un lato la sanità degli animali ed il loro benessere e dall’altro la protezione della salute del consumatore”. L’ANMVI si augura che possano ancora trovare spazi d’applicazione gli intendimenti del Ministero della Salute, esplicitati in più occasioni dal Sottosegretario di Stato Cursi, a proposito della formulazione di una bozza di provvedimento specificatamente di carattere sanitario, ad opera del Ministero della Salute, prospettando al Ministero delle politiche agricole e forestali l’intenzione di arrivare all’istituzione di un’anagrafe centrale con la partecipazione del Ministero della Salute. Gli aspetti sanitari contemplati dall’articolo 8 licenziato da Montecitorio trovano invece solo una sommaria contemplazione a punto d-quater del comma 4 dell’articolo 8: ( cfr.d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l’allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli“.