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SOSTANZE INDESIDERABILI NEI MANGIMI

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Il Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( G.U. n. 155 del 7-7-2003), riunisce le varie norme in materia, in attuazione di una Direttiva europea. Il provvedimento, firmato dai ministri della salute delle politiche e agricole e delle attività produttive dispone i limiti massimi consentiti di sostanze e prodotti indesiderabili come arsenico, piombo, mercurio, cadmio e nitriti, ma anche aflatossine e antiparassitari tossici come Ddt, aldrin, dieldrin e clordano. Ulteriori limiti sono previsti per le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei mangimi, che non possono essere considerate “di qualita' sana, leale e mercantile”. Secondo le definizioni del regolamento, per “animali” si intendono “ gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonche' gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi”. I controlli sono affidati al servizio veterinario delle ASL competenti che effettua “a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme”. Inoltre il servizio veterinario, “informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perche' queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali”;controlla inoltre “che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente”. Gli allegati al Regolamento dettagliano sostanza per sostanza i limiti massimi consentiti a seconda del tipo di mangime, sia esso per animali da compagnia o da reddito, di materia prima utilizzata e di tipologia ( mangime completo, complementare o composto).