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TARIFFE: PREVALE L'ACCORDO FRA LE PARTI

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Il cliente di un ragioniere era arrivato alla Corte di Appello di Venezia in una causa di contestazione del compenso richiesto dal professionista per una transazione. Il cliente pur avendo preventivamente concordato con il ragioniere l'ammontare del suo compenso lo aveva poi contestato ritenendolo esagerato per l'impegno e la prestazione data sostenendo inoltre che quanto pattuito era nettamente superiore alle indicazioni del tariffario. La Corte di Appello aveva dato ragione al cliente sostenendo che il tariffario dovesse essere un riferimento che non poteva essere superato pena la nullità di accordi tendenti ad andare oltre i livelli stabiliti. La Corte di Cassazione, al contrario, con sentenza n. 8836 del 3 giugno, ha stabilito che l'accordo tra cliente e professionista prevale sulle tariffe stabilite per legge. L'unico caso in cui l'importo stabilito tra le parti può essere contestato è quando lo stesso sia inferiore ai minimi tariffari.