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TUTELA ANIMALE ED EMENDAMENTI

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Ieri alla seduta della Commissione Giustizia del Senato sono intervenuti i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e per la giustizia Iole Santelli. La Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati all’articolo 1 della pdl n.1930 sulla tutela degli animali. Il sottosegretario Cursi illustrando l'emendamento 1.5 del Governo, ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'importanza di integrare meglio la fattispecie del maltrattamento di animali, introducendo il divieto di sottoporre gli animali a doping, così come definito dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376. Il testo dell’emendamento recita: Al comma 1, sostituire l'articolo 544-ter ivi introdotto con il seguente: «Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali, addestramento e divieto dell'uso di sostanze dopanti). – Chiunque fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro. È vietato l'addestramento di qualunque animale inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità o che possa danneggiare la salute o il benessere dell'animale. È vietato sottoporre gli animali a doping, così come definito dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, nell'articolo 1, commi 2 e 3. È, altresì, vietata qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra razze di cani con lo scopo di sviluppare o di esaltarne la potenziale aggressività. La sanzione di cui al primo comma si applica anche ai commi secondo e quarto». Il sottosegretario di Stato Iole Santelli ha espresso parere favorevole all’emendamento 1.22, prospettando la possibilità che il riferimento alla zoopornografia in esso contenuto venga collegato alla soluzione che verrà adottata in tema di divieto di sottoporre gli animali a doping, considerato che - come già evidenziato - in concreto le pratiche di doping sono talvolta funzionali proprio alla realizzazione di spettacoli di zoopornografia. L’emendamento prevede l’inserimento di un nuovo articolo nel codice penale, un 727-bis (Divieto di riproduzione di reati contro il rispetto per gli animali) che reciti: – “Chiunque produce, importa, esporta, compra, vende, espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di zoopornografia o relative ai reati contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro. Tali divieti non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e a chiunque utilizzi il materiale di cui al precedente comma per finalità educative, scientifiche o di pubblica informazione».