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OPPIACEI, IN VIDEO LA NUOVA RICETTA

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In un video del Ministero della Salute sono contenute le istruzioni per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei. I ricettari saranno disponibili nel “periodo di tempo necessario alla stampa”, precisa il MinSal nel suo sito ufficiale. Il decreto decreto recentemente firmato da Sirchia introduce infatti una nuova ricetta per gli oppioidi che sostituisce quella introdotta dall’allegato 2 del decreto del Ministro della Sanità del 24 maggio 2001. Otto gli articoli del Decreto: Articolo 1 L’allegato 2 del decreto del ministro della sanità del 24 maggio 2001, è sostituito dagli allegati al presente decreto. Articolo 2 I medicinali contenuti Buprenorfina, comunque somministrabili, impiegati nella terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una cura di durata non superiore a trenta giorni, devono essere prescritti utilizzando la ricetta di cui agli allegati al presente decreto. Articolo 3 I medicinali, contenenti farmaci compresi nelle tabelle I, II, e III di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, così come modificato dalla legge 8 febbraio 2001 n.12, in associazione farmaceutica con altri farmaci che, per la loro composizione quantitativa e per le modalità di somministrazione, non presentano rischi di abuso e pertanto sono collocate nella tabella V di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309, sono prescritti con ricetta da rinnovarsi volta per volta, salvo quando sono comprese nella tabella n.4 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309 e dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539, e successive modifiche. Quando i predetti medicinali sono usati nella terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni, devono essere prescritti con la ricetta di cui al decreto del ministero della Sanità del 24 maggio 2001, e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n.12.Articolo 4 Il farmacista, dopo averle spedite, deve conservare per cinque anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita, le ricette che prescrivono medicinali comprese nelle tabelle I, III e IV di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, di cui deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita sull’apposito registro, ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 citato. Inoltre, nel caso di fornitura a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di assolvere gli oneri di cui al comma I, dell’articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale, recante la data di spedizione. Articolo 5 Per le esigenze delle regioni autonome a statuto speciale Valle d’Aosta nonché delle altre regioni a statuto speciale, dove vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo, è approvato e consentito l’uso del modello di ricetta di cui all’allegato II del presente decreto con le relative norme d’uso per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309, e successive modifiche, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n.12. Per le esigenze delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle altre regioni a statuto speciale, dove vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo, è approvato e consentito l’uso del modello di ricetta di cui all’allegato III del presente decreto con le relative norme d’uso per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,n. 309, e successive modifiche, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12. La stampa e la distribuzione dei suddetti ricettari deve avvenire secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 maggio 2001.Articolo 6 Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati a usare i ricettari approvati con decreto del ministro della Sanità del 24 maggio 2001, rispettando le norme d’uso introdotte dal presente decreto. Articolo 7 Il decreto del ministro della Sanità del 4 maggio 1987 citato in premessa, è abrogato. Il decreto del ministro della Sanità del 15 maggio 1990, citato in premessa, è abrogato.Articolo 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.