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ALIMENTAZIONE ANIMALE: SI’ AI CONTROLLI

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Lo schema di decreto legislativo "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale" recepisce provvedimenti comunitari riguardanti i controlli ufficiali sui prodotti e sulle sostanze di qualsiasi tipo destinate o impiegate nell'alimentazione animale. Essi sono volti all'intensificazione dei medesimi controlli e alla definizione di procedure comuni di protezione della salute - umana e degli animali - nonché dell'ambiente. Lo schema di decreto approvato dalla XII Commissione del Senato e dalla Commissione Affari Sociali della Camera sostituisce il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, che reca l'attuale disciplina nazionale. L'articolo 4 dello schema prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, definisca accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i piani operativi di emergenza in materia. Questi ultimi indicano le azioni da intraprendere - con l'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei circuiti di trasmissione delle informazioni - nei casi in cui un prodotto o sostanza in esame presenti gravi rischi per la salute - umana o degli animali - o per l'ambiente; ai sensi dell'articolo 12, i titolari delle imprese, il personale (deputato alla sorveglianza e al controllo) dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e i responsabili dei laboratori (di cui al successivo articolo 16, comma 2) devono informare le autorità competenti in merito ai casi di gravi pericoli suddetti, derivanti dalla difformità. L'articolo 13 prevede che le autorità competenti verifichino la sussistenza dei gravi rischi summenzionati (oggetto di segnalazione o di informazioni in loro possesso) e, se del caso, assoggettino la partita a vincolo sanitario, provvedendo all'accertamento della natura del pericolo e, se necessario, dell'entità dei prodotti o sostanze indesiderabili, all'individuazione della probabile origine di questi ultimi o del rischio medesimo, all'adozione di misure idonee, qualora risulti confermata, in base alle precedenti attività, la presenza di un pericolo grave. Restano ferme le disposizioni specifiche già in vigore ed in particolare quelle doganali e veterinarie. La 12ª Commissione ha inoltre osservato che la disciplina in esame sembra riguardare, almeno in via prevalente, materie - quali la tutela della salute, l'alimentazione e il commercio con l'estero - sottoposte (ai sensi del Titolo V della Costituzione) al regime di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Per tale motivo ha richiesto che il decreto legislativo specifichi se la normativa da esso stabilita rientri integralmente nell'ambito dei princìpi fondamentali o, viceversa, espliciti quali siano le eventuali disposizioni di dettaglio che siano efficaci soltanto fino all'entrata in vigore delle rispettive norme regionali. Parere favorevole anche dalla Commissione Affari Sociali, dove si è richiesto che in caso di ulteriore modifica del testo da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Governo ritrasmetta lo schema alle Camere per l'espressione di un nuovo parere.