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LIBERE PROFESSIONI E SERVIZI ON LINE

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Il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare del commercio elettronico, non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma suscita l’interesse delle libere professioni. In attuazione della direttiva europea il governo ha disciplinato gli obblighi di tutti i prestatori di servizi in rete e dettagliato una serie di adempimenti: si tratta di obblighi informativi preventivi mirati a identificare in maniera esatta e completa l'operatore stesso, le caratteristiche dei suoi prodotti e servizi. Fra i prestatori possono rientrare anche i liberi professionisti, per i quali tuttavia si rimanda ai rispettivi codici deontologici, quali fonti primarie della disciplina sull'uso delle informazioni sull'esercizio professionale. Il decreto è comunque un indicatore importante anche per le professioni sanitarie da tempo in attesa di una riforma della legge 175 sulla pubblicità sanitaria. Il decreto definisce infatti “comunicazioni commerciali” tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività on line e in particolare i prestatori di servizi e i servizi stessi; si deve cioè porre attenzione alle qualifiche e ai regimi di autorizzazione, al comportamento del prestatore, alla qualità o ai contenuti del servizio. Per quanto riguarda le professioni regolamentate ( art. 7, punto d) costituiscono informazioni generali obbligatorie e da comunicarsi con facile accesso e visibilità, le seguenti: l’ordine professionale presso cui il professionista sia iscritto e il numero di iscrizione; il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi . Infine, le comunicazioni commerciali fornite da chi esercita una professione regolamentata, devono essere conformi alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi. (art.10). Si prevede pertanto che la comunicazione effettuata nell'ambito di una professione regolamentata deve comunque avvenire nel rispetto delle norme etiche e dei codici di condotta di categoria (si pensi, ad es. a forme di consulenza e assistenza medica on-line).