• Utenti 12
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31564

ZOONOMO, TAR DICE NO A FNOVI

Immagine
Non possono essere confuse le competenze dei veterinari, ''ai quali e' demandato l'aspetto sanitario degli animali e tutto cio' che concerne l'igiene e la profilassi'', con quelle degli zoonomi, ''che si interessano dell'individuazione e della certificazione del benessere nell'habitat in cui vivono gli animali stessi''. Lo ha affermato il Tar del Lazio in una sentenza (n.1845/2003 della prima sezione), respingendo il ricorso proposto dalla Federazione degli Ordini Veterinari Italiani contro il Dpr n.328/2001 che ha modificato la disciplina di alcune professioni liberali, in sintonia con i nuovi percorsi accademici e le lauree brevi. La FNOVI aveva lamentato ''l'eccesso di delega attraverso il quale il decreto ha creato una nuova professione, quella di zoonomo, al quale, in ampliamento delle competenze pre-esistenti, sono stati attribuiti compiti propri dei veterinari''. Ma il Tar non ha ritenuto il decreto lesivo delle competenze degli iscritti all'ordine dei veterinari. Secondo i giudici, infatti, ''non e' stata introdotta una nuova professione, ma si e' soltanto individuato, in conformita' alla delega legislativa, una nuova subcategoria nell'ambito della categoria professionale dei dottori agronomi e forestali, in aderenza con i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma universitaria''. Peraltro i veterinari, ha precisato il Tar, ''possono continuare ad esercitare le medesime competenze gia' loro riconosciute nel previgente sistema''. I legali della FNOVI, ha confermato lo stesso Presidente Domenico D’Addario, hanno già avviato le pratiche per impugnare la sentenza presso il Consiglio di Stato.