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IL LAVORO INTERINALE LIBERO DA VINCOLI

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che il lavoro interinale non rientra nei limiti previsti dall'art. 34 della Finanziaria per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, o interinale, non può, infatti, essere considerato una forma di contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto fra l'amministrazione pubblica ed il lavoratore si crea esclusivamente un rapporto di dipendenza funzionale. A conferma di questa sostanziale differenza è bene anche ricordare che i costi sostenuti per il lavoro interinale non entrano nel bilancio dell'ente pubblico sotto il capitolo di spesa del personale ma sotto quello dell'acquisto di beni e servizi. L'amministrazione pubblica potrà quindi sopperire ad eventuali carenze di organico attraverso il lavoro interinale, senza derogare ai limiti previsti dalla Finanziaria. ( Italia Oggi, 24 gennaio 2003)