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TUTELA ANIMALE E OBBLIGHI INUTILI

Un emendamento all’articolo 3 del testo Disposizioni a tutela degli animali è stato proposto dall’ANMVI, per correggere le previsioni sanzionatorie a carico dei medici veterinari che omettono o ritardano di segnalare all’autorità competente casi di lesioni da combattimento. L’assunto della proposta di emendamento è la stessa che la FNOVI aveva già riportato al legislatore in merito ad un provvedimento analogo, discusso nella passata legislatura. Spiega infatti Aldo Vezzoni, Segretario FNOVI: “ L'art. 3 del disegno di legge sulla tutela degli animali che riguarda gli obblighi dei medici veterinari è fuori luogo, inutile ed inopportuno in quanto gli obblighi del veterinario sono già normati dal Testo Unico di Polizia Veterinaria. Il Testo Unico di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320 del 1954), infatti, all'art. 86 disciplina già l'obbligo, per il medico veterinario, di segnalare all'autorità sanitaria (ASL Servizi Veterinari) qualunque lesione da morsicatura di cani per il controllo della rabbia; l'autorità sanitaria, in base alla segnalazione ricevuta, ha l'obbligo di verificare le circostanze in cui è avvenuta la morsicatura mediante un sopralluogo al domicilio del cane e di provvedere al sequestro cautelativo del cane morsicatore per dieci giorni presso il suo domicilio, se sono garantite condizioni adeguate di isolamento, oppure presso un canile convenzionato con la ASL. La stessa procedura deve essere messa in atto da un medico o da un pronto soccorso quando viene curata una persona che è stata morsicata da un cane. Poiché esiste già un meccanismo di controllo gerarchico, in cui il veterinario di base od il medico di base sono obbligati a segnalare al servizio veterinario pubblico l'avvenuta morsicatura, ed il veterinario del SSN, con funzioni di polizia giudiziaria, deve eseguire un'ispezione presso il domicilio del cane, diventa del tutto superfluo ed indaginoso richiedere al veterinario di base di segnalare all'autorità giudiziaria, come richiesto dall'art. 3, cure prestate per lesioni che possano essere ragionevolmente riferibili a combattimenti: il veterinario di base non ha infatti alcuno strumento per verificare un suo eventuale sospetto, avendo come unica fonte di informazione il proprietario del cane, in quanto delle ferite da morso sono spesso conseguenza incidentale di litigi tra cani. Il veterinario dipendente del SSN, invece, eseguendo il sopralluogo presso il domicilio del cane, ha la possibilità di raccogliere maggiori informazioni e, in caso di sospetto, dovrebbe essere lui ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria. Pertanto l'articolo 3 potrebbe essere opportunamente modificato.