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NIENTE IRPEG RIDOTTA PER LE ASL

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Relativamente ai redditi diversi da quelli derivanti dalle attività non ritenute commerciali, la riduzione del 50% dell'Irpeg riconosciuta agli enti ospedalieri, non può essere estesa alle aziende sanitarie locali. L'equiparazione delle aziende sanitarie locali agli enti ospedalieri non è possibile, secondo l'Agenzia delle Entrate, in quanto i primi provvedono istituzionalmente al ricovero e alla cura degli infermi, potendo, inoltre, organizzare, anche fuori della sede ospedaliera, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, e compiere indagini scientifiche, al fine, comunque, di conseguire gli scopi istituzionali. Alle Asl, invece, l'articolo 14 della legge 833/1978 attribuisce, non solo le originarie attività degli enti ospedalieri, ma anche competenze del tutto nuove che vanno al di là dell'assistenza ospedaliera tipica dei citati enti (ad esempio educazione sanitaria, igiene dell'ambiente, igiene e medicina scolastica, medicina dello sport, vigilanza sulle farmacie, profilassi e polizia veterinaria). Per questi motivi, quindi, non è possibile equiparare le aziende sanitarie locali agli enti ospedalieri, e, di conseguenza, non è possibile riconoscere a esse il beneficio della riduzione a metà dell'Irpeg dovuta sui redditi diversi da quelli derivanti da attività decommercializzate.