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COMBATTIMENTI: MODIFICHE AL C.P.

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Senza modificare sostanzialmente l'impianto originario del testo unificato ( C432), l’Onorevole Italico Perlini ha proposto una nuova formulazione che vieta stabilisce sanzioni contravvenzionali per i reati di minore gravità relativi all'abbandono od al maltrattamento degli animali e ridefinisce alcune fattispecie anche alla luce dei pareri pervenuti. La Commissione Giustizia ha deliberato di adottare questa formulazione come testo base, rinviandone l’esame. Il nuovo testo propone modifiche al codice penale, ovvero l’inserimento di un Titolo XII bis dopo il titolo XII del libro II del codice penale sui DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI che così recita: Art. 623-ter (Maltrattamento di animale). Chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione sino a 1 anno e con la multa da 1.000 a 10.000 euro. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma precedente sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi. Art. 623-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove o partecipa a spettacoli, manifestazioni o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione sino a 18 mesi e con la multa da 1.500 a 15.000 euro. Art. 623-quinquies (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietate dal presente articolo. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati animali nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 20.000 euro a 80.000 euro. Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.