• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31500

PARLAMENTO: UNA COMMISSIONE DI BIOETICA

Immagine
Su iniziativa del senatore Maurizio Eufemi ( CCD CDU) è stato assegnato alla Comissione Igiene e Sanità del Senato il ddl Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica. Per i pareri saranno coinvolte le comissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Istruzione pubblica e beni culturali, la Giunta per gli affari delle Comunita' Europee e la Commissione parlamentare per le questioni regionali . La proposta è stata rinviata alla Commissione Igiene Sanità dalla Commissione Istruzione ed è all’esame, in settimana, della Commissione Giustizia del Senato. La proposta mira ad istituire una Commissione Parlamentare per le questioni di bioetica ”avente compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione delle direttive europee e degli atti di indirizzo dell’Unione europea in materia, nonchè della legislazione nazionale relativa”. La Commissione, composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, raccoglierà ”informazioni, dati e documenti concernenti i risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale sugli embrioni umani e sugli sviluppi biogenetici” avvalendosi “della consulenza del Comitato nazionale di bioetica”. All'articolo 4 il ddl definisce e regola il ricorso allo xenotrapianto: " 1. Lo xenotrapianto di organi umanizzati è una forma di trapianto sull’uomo di organi coltivati in animali, nati e cresciuti in ambiente sterile e geneticamente modificati. Gli istituti che svolgono ricerca in tale ambito della genetica finalizzata ai trapianti di organo possono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, e possono usufruire dei finanziamenti del fondo speciale di cui al medesimo articolo, comma 4; 2. Tutti i tipi di ricerca genetica o di manipolazione genetica ai fini della ricerca non rientranti nella definizione di xenotrapianto di cui al comma 1 sono vietati su tutto il territorio nazionale sia da parte di istituti pubblici che privati".