• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31402

DM 306: LE RAGIONI DELLA DIFESA

Immagine
E’ un dato ufficiale del Ministero della Salute: il fatturato del farmaco veterinario rappresenta il 2% di quello del farmaco umano. La difesa parte da qui per controbattere la tesi di Federfarma secondo cui il DM 306 arrecherebbe un grave danno economico alle farmacie. Le controdeduzioni che l’avvocato della FNOVI Paolo de Camelis presenta oggi al Consiglio di Stato sono contenute in un documento articolato in 16 pagine; dopo aver ripercorso le tappe del precedente contenzioso, conclusosi con la sentenza del TAR del Lazio (10/01/2002) favorevole al DM 306 ora impugnata da Federfarma, la difesa ritiene “inammissibile” l’istanza di sospensione “perché le impugnate norme del regolamento hanno innovato parzialmente la materia nel senso che le strutture sanitarie veterinarie e i medici veterinari possono continuare ad approvvigionarsi, come per il passato, presso tutte le farmacie, oppure rivolgersi – questa è la novità- ad altri distributori: sicchè Federfarma potrebbe avere interesse alla sospensione dell’efficacia delle nuove norme soltanto nella ipotesi in cui la loro applicazione abbaia recato un effettivo pregiudizio alle farmacie sindacalmente rappresentate da Federfarma. E soprattutto che il pregiudizio sia tale da ledere in via definitiva e irreparabile gli interessi patrimoniali delle dette farmacie. Nell’assoluta mancanza di elementi probatori al riguardo, l’avversa istanza si evidenzia inammissibile e pretestuosa non sussistendo allo stato l'interesse alla sospensiva, né la prova di qualsivoglia pregiudizio e, tanto meno, di un danno grave e irreparabile”.( Atto di Costitutituzione e Controdeduzioni, del 23/05/2002, firmato dal prof. avv. Paolo de Camelis) Quanto alla potestà regolamentare del Ministero della Salute e ai requisiti di costituzionalità nuovamente contestati da Federfarma, l’avvocato de Camelis, ribadisce con gli opportuni sostegni legislativi l’inconsistenza delle tesi di Federfarma così come l’infondatezza dell’assunto del ricorso sulla “vigenza di un totale monopolio delle farmacie nella distribuzione dei farmaci, tale da invalidare la legittimità delle disposizioni censurate, specie poi dopo le notorie sanzioni pecuniarie inflitte dall’Antitrust agli enti che rappresentano i farmacisti, Federfarma compresa”.(@nmvi Oggi, 13/03/2002 ndr) Sul danno “grave e irreparabile” lamentato dai farmacisti, la difesa torna efficacemente nelle ultime pagine dell’atto, citando una nota del Ministero della Salute in cui è riportato che “il fatturato annuo del farmaco utilizzato per uso veterinario è pari solo circa al 2% del complessivo fatturato annuo del farmaco umano”. E aggiunge: “Non si vede come questo 2% potrebbe concretare un danno grave e irreparabile nella ipotesi in cui risultasse che i destinatari delle nuove disposizioni non si rivolgono più alle farmacie per i loro approvvigionamenti”. Infine, Federfarma ha allegato agli atti un lungo elenco di specialità medicinali ad uso umano che il veterinario potrebbe acquistare anche presso il farmacista o l’azienda farmaceutica e un altro elenco di prodotti acquistabili solo in farmacia perché prescrivibili per le persone soltanto da uno specialista. L’avvocato de Camelis, controdeduce che “ questi elenchi sono mirati a offrire una dimensione quantitativa non corrispondente alla realtà degli effetti e delle conseguenze che potrebbero derivare alle farmacie dalle disposizioni censurate. Infatti, il lungo elenco delle specialità medicinali ad uso umano non rappresenta altro che la lista completa delle specialità medicinali ad uso umano utilizzate per le persone, mentre soltanto una decina di quelle specialità sono suscettibili di impiego in campo veterinario”.