“E' conforme ai principi del diritto valorizzare l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, poiché l'arte medica, mancando, per sua stessa natura, di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua quantità di varianti che legate al caso specifico, solo il medico, nella contingenza della terapia, può apprezzare”. Lo sentenzia la Cassazione Penale ( sez. IV - Sentenza n. 2865 del 8/2/2001 - 25/1/2002) che aggiunge: “In tale ottica, il giudice, per valutare la correttezza della scelta terapeutica operata dal medico, e quindi giudicare la sussistenza, o no, del profilo di colpa sotto tutte le sue componenti, e in particolare dell'imperizia, deve operare un giudizio ex ante, cioè deve collocarsi, mentalmente, nel momento in cui il medico fu chiamato a operare la sua scelta, valutando tutti gli elementi che consigliarono di adottarne una e di scartarne altra, e considerando anche, ovviamente, la consistenza scientifica della scelta, non potendo il medico di certo trincerarsi dietro personalissime opinioni”.
Giorgio Neri
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LIBERTA’ TERAPEUTICA SI’, MA DEL MEDICO
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