• Utenti 12
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31933
cerca ... cerca ...

ENPAV E FARMACO

Immagine
La cessione del farmaco, intesa come prestazione accessoria a quella professionale, è soggetta ad aliquota IVA del 20%, con una penalizzazione del 10% sul margine del medico veterinario. Inoltre, trattandosi di operazione accessoria, la “terapia” rientra anche nell'imponibile per il calcolo della percentuale ENPAV (2%). Al quesito dell’ANMVI se non fosse giusto considerare l'addebito del farmaco al cliente come cessione di prodotto non soggetto al 2%, l’ENPAV ha risposto in questi giorni chiarendo perché non è possibile.
Scrive il Presidente ENPAV Alessandro Lombardi, richiamandosi all’art. 7 del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell’ENPAV: “è evidente che non vi sia alcun dubbio sull’obbligo di applicazione del contributo integrativo del 2% anche sul farmaco, tenuto conto che la cessione dello stesso deve essere intesa come un’operazione accessoria e dunque facente parte integrante della prestazione professionale”.
L’articolo 7 del Regolamento ENPAV, testualmente citato dal presidente Lombardi nella sua nota all’ANMVI, dispone infatti che “tutti gli iscritti agli Albi dei veterinari devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari dichiarato ai fini IVA e versarne all’Ente l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. La predetta maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi e contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai veterinari dipendenti da enti pubblici e privati o legati ai detti enti da rapporto convenzionale, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa. L’ammontare della predetta maggiorazione, ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione, deve essere versata all’Ente a cura del veterinario in caso di prestazioni effettuate dai veterinari dipendenti”. In conclusione, Lombardi precisa: “ Mi preme inoltre ribadire ancora una volta che l’applicazione del 2% non rappresenta una penalizzazione per la Categoria, bensì una rilevante quota di contribuzione a carico dell’utenza”.