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PROFESSIONI: TRA STATO E REGIONI

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Vengono dal Consiglio di Stato le prime linee operative del federalismo applicato alle professioni. . Il nuovo assetto varato con la legge costituzionale 3/2001 lascia allo Stato il compito di definire - con legge e non con semplici regolamenti ministeriali - i «princìpi fondamentali» che garantiscano un'impostazione unitaria a livello nazionale. Per il resto la materia è di competenza delle Regioni. In base alle titolo V della Costituzione - spiega il Consiglio di Stato - rientra nelle competenze dello Stato individuare le varie professioni, «i loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie)». Nel quadro dei presupposti unitari, le Regioni possono - afferma il Consiglio di Stato - «dare vita a discipline diversificate».
Secondo il Consiglio di Stato, il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa, con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione.
Tuttavia, se non verranno cambiate le "regole" del federalismo, quando la legge dello Stato avrà fissato i principi fondamentali, spetterà alle Regioni, e solo a loro, il compito di dare vita a discipline diversificate e di dettaglio. E le autonomie potranno procedere con leggi regionali, ma anche con «regolamenti regionali di attuazione», visto che il nuovo assetto federale della Repubblica legittima l'uso di questo strumento per le materie di spettanza regionale ( da Il Sole24 Ore del 20 aprile 2002)