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I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO ONERI?

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Da tempo si discute sull'inquadramento fiscale dei contributi previdenziali versati dai professionisti alle loro Casse di previdenza. La Cassazione con sentenza del 26 Febbraio 2001 n.2781 aveva dichiarato che " i contributi versati sono indubbiamente inerenti, e cioè connessi, all'attività professionale svolta", ma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'8 Marzo 2002 n.79 ha smentito la posizione espressa dalla Cassazione ribadendo che i contributi previdenziali non possono essere inerenti al reddito professionale e sono pertanto oneri deducibili dal reddito complessivo. Il punto in discussione è proprio se i contributi previdenziali debbano essere considerati spese inerenti al reddito professionale o se devono essere riferiti soltanto alla sfera personale. La differenza, che potrebbe sembrare soltanto filosofica o di principio, è al contrario particolarmente importante, perchè a seconda dell'interpretazione adottata queste spese dovranno essere trattate diversamente nella denuncia dei redditi. Infatti, se considerati spese inerenti all'attività personale dovranno essere dedotte nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, se invece si considerano riferiti alla sfera personale, la loro deducibilità dovrà essere considerata nella determinazione del reddito complessivo.