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INDEROGABILITA’ DEI MINIMI TARIFFARI

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Chiamata ad interrogarsi sulle tariffe minime, la Corte di Giustizia della UE ne ha decretato la legittimità, ma ha aggiunto (sentenza c35/99) che non obbligano necessariamente il cliente a pagare quanto richiesto e il giudice potrebbe decidere di ridurle ulteriormente. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile, in questi casi entrano in gioco gli Ordini, che sui tariffari minimi hanno voce in capitolo. L’articolo 2233 del Codice Civile consente di sindacare l’adeguatezza del compenso richiesto dal professionista sulla base dell’importanza dell’opera prestata e avendo riguardo al decoro della professione. Questa norma generale riguarda tutte i professionisti ed è il riferimento del magistrato che si trovi a dover verificare la legittimità dei costi richiesti al cliente/utente. Tuttavia, essendo una norma valida per tutte le professioni, diventa troppo generica per applicarsi in maniera univoca a prestazioni tanto diverse come un atto scritto e un intervento chirurgico. Ecco perciò che il giudice può fare riferimento ai minimi tariffari previsti da ciascun ordine professionale. Sono infatti gli Ordini a stabilire se un atto professionale va indicato a costi esigui ( ad esempio perché di semplice esecuzione) oppure no. E sempre gli Ordini, i cui tariffari sono stati approvati per decreto ministeriale, stabiliscono i minimi in base a precise analisi degli atti professionali, scomposti nelle loro componenti di tempi, qualità e organizzazione.