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RICONOSCIUTA LA FIRMA DIGITALE

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Il Decreto n. 10 del 23 gennaio 2002, pubblicato in GU n.39 del 15 febbraio 2002, riconosce nella firma elettronica “leggera” un metodo di autenticazione e nella firma elettronica “avanzata” l’efficacia probatoria. Per firma elettronica “leggera” s’intende il concetto generale di firma elettronica, con valore d’autenticazione. Per firma elettronica “avanzata” ( o digitale) invece, si deve intendere una firma creata tramite dispositivo sicuro, basata su un certificato qualificativo e che garantisce la connessione univoca al firmatario.
All’articolo 6.3 prevede che :"Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto". Con la firma digitale, quindi, potranno essere trasferite elettronicamente le ricette per l'acquisto di farmaci o certificati sottoscritti dal veterinario.