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ESAMI DI LABORATORIO DAL VETERINARIO?

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La sentenza in oggetto annulla, perché il fatto non sussiste, la condanna inflitta dal Tribunale di Milano a due farmacisti accusati di aver “esercitato abusivamente la professione di biologo eseguendo analisi del sangue e prestazioni di diagnostica strumentale di patologia clinica”. La Cassazione ha rilevato, come, peraltro, aveva già fatto il Tribunale di Milano, che il farmacista ha titolo per la detenzione di apparecchi di autodiagnostica ma, diversamente dal Tribunale stesso, ha escluso che il farmacista abbia compiuto una vera e propria analisi, limitandosi egli a mettere a disposizione del cliente l’apparecchiatura che poi, “in via automatica e senza alcun intervento umano” ha effettuato gli esami richiesti. La sentenza ha anche precisato che “non si configura…alcuna differenza tra il caso in cui l’apparecchio venga posto in funzione dal paziente stesso oppure da altra persona più esperta del suo funzionamento…perché in entrambe le ipotesi l’acquisizione dei dati e la loro valutazione non dipendono dall’intervento dell’utente, che è diretto unicamente ad attivare le funzioni dell’apparecchio e non interferisce in alcun modo con la formazione della diagnosi, scaturente da una procedura informatica cui è estraneo qualsiasi intervento umano”. In definitiva, per poter effettuare diagnostica strumentale in un essere umano (ma anche in un animale!) è sufficiente avere un apparecchio di autodiagnostica, aver titolo per possederlo ed utilizzarlo, o farlo utilizzare, senza porre in essere atti per i quali non si è autorizzati (prelievo del campione da analizzare, diagnosi scaturente dagli esami effettuati). Giorgio Neri