Con circolare del 30/01/2002, Federfarma torna sulla questione del codice di allevamento e riferisce alle proprie associazioni provinciali e regionali le indicazioni espresse al riguardo dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni. Si legge nel *testo della circolare: “A seguito di chiarimenti acquisiti presso gli assessorati alla sanità di alcune regioni ( Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Lazio) che hanno affrontato la questione in oggetto, è stato appurato che il “codice allevamento” NON DEVE ESSERE APPOSTO SULLA GENERALITA’ delle ricette veterinarie in triplice copia, come viceversa si era sostenuto nella precedente circolare. In particolare, è stato chiarito che non tutte le aziende zootecniche, ancorché soggette all’obbligo di registrazione, avuto riguardo alla specie e/o al numero di animali allevati, hanno un “codice allevamento”. Ne consegue che: 1) NON TUTTE le ricette veterinarie in triplice copia devono recare l’indicazione del “CODICE ALLEVAMENTO”: 2) la verifica in merito all’esistenza dell’obbligo di indicare il “codice allevamento” RIGUARDA UNICAMENTE IL VETERIANARIO, che in qualità di prescrittore, deve sapere per quali specie e per quali tipologie di allevamento di animali è previsto detto elemento; 3) il farmacista NON E’ TENUTO a verificare la presenza del “codice allevamento” sulle ricette in triplice copia e la sola mancanza di tale dato non comporta per il farmacista il divieto di spedire le ricette medesime”.
I contenuti della circolare, precisa quindi Federfarma, sono stati portati a conoscenza del Ministero della Salute e dei Nas; una commissione interna si occuperà di redigere a breve un riepilogo degli adempimenti connessi alla prescrizione veterinaria.
* il carattere maiuscolo è utilizzato nella circolare