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ANIMALI E DIVIETI NEI PUBBLICI ESERCIZI

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In tutti i regolamenti comunali di igiene, con particolare riferimento all’igiene degli alimenti, si ribadisce il divieto d’ingresso agli animali in pubblici esercizi. La Regione Lombardia stabilisce nel proprio regolamento di igiene che “è vietato tenere o introdurre negli esercizi di vendita animali di qualsiasi specie”, una prescrizione che rappresenta una delle clausole che consentono il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. Si tratta tuttavia di un principio generale, non essendo mai stata emanata una normativa specifica. Si può solo citare il decreto 155 del 26 maggio 1997 il quale in attuazione di due direttive comunitarie prescrive una serie di norme per sottoporre ad analisi e controlli tutti i punti di rischio identificabili nella catena alimentare: si può facilmente immaginare che la presenza di cani (o altri animali) nei luoghi di manipolazione e/o vendita introduca un fattore di rischio assolutamente imprevedibile, e quindi da vietare. Quanto agli alberghi, un vecchissimo regolamento risalente al 1925 stabilisce che i cani non sono esclusi dall’accesso, ma la loro presenza deve essere rigorosamente limitata alla camera dei proprietari.