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FISIOTERAPIA SUGLI ANIMALI

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Sono del 1927 e del 1928 le leggi che individuano e regolamentano l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie: quella di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista e di infermiere.
Sono specificamente indicate come attività integrative della veterinaria le arti ausiliarie di maniscalco e castrino. Lo stabilisce il Regio Decreto n. 2653 del 1937, che indica l’esercizio di queste arti come “sottoposto al controllo sanitario dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali e consorziali”, in base ad un regolamento che non è mai stato emanato.
“Pertanto – chiarisce la nota della FNOVI firmata dal Presidente D’Addario il 23/01/2002 – alla luce di quanto sopra esposto, le pratiche fisioterapiche non possono farsi rientrare nel novero delle attività integrative della veterinaria e , più in generale tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie perché esulano dalle competenze ( di espletamento e di controllo) del Medico Veterinario che, anche dal punto di vista deontologico, è tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente”.