• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31546

DIOSSINA E MANGIMI ANIMALI

Immagine
La Direttiva Ue 2001/102 del 10 gennaio 2001 stabilisce le misure per ridurre il livello massimo di diossine presenti nell'alimentazione animale. La materia era già stata regolata da una precedente direttiva del 1999. Eppure, gran parte della popolazione comunitaria ha continuato ad assumere con l'alimentazione una dose di diossina superiore a quella ammissibile. L' 80 per cento della contaminazione deriva dagli alimenti di origine animale e proviene principalmente dalle piante, di cui si nutrono direttamente gli animali o che vengono utilizzate quali materie prime per la produzione di mangimi, che contengono naturalmente determinati quantitativi di diossine o elementi simili. Ma l'inquinamento delle materie prime utilizzate per la produzione di mangimi animali può avvenire anche accidentalmente, ad esempio a seguito di una discarica localizzata di diossine provenienti da attività industriali oppure di una contaminazione durante la produzione, la lavorazione o il trasporto. Poiché la contaminazione dei cibi è direttamente correlata alla contaminazione dei mangimi è stato ritenuto indispensabile definire non soltanto un livello massimo di tollerabilità di diossina negli alimenti animali ma anche misure volte a ridurre le emissioni. L'obiettivo della direttiva è quello di realizzare una riduzione complessiva di almeno il 25 per cento nell'esposizione umana alle diossine entro il 2006. Le misure riguardano principalmente i componenti di mangimi di origine vegetale, i minerali, i grassi animali (compresi i grassi del latte e delle uova), i prodotti lattiero-caseari, l'olio di pesce, il pesce, i mangimi composti, i mangimi per pesci. La direttiva è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e le disposizioni in essa contenute saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 2002.