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FARMACI E MRI: REPLICA DEL MINISTERO

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“Con il decreto dirigenziale del 13/11/2001 non si è fatto altro che definire le modifiche di quanto fissato dal regolamento in oggetto ( CEE 2377/90 e successive modifiche ndr) per quanto riguarda le specie di destinazione” – recita la nota che la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria ha inviato alle associazioni dei distributori di medicinali e dei titolari di farmacia, l’8 gennaio scorso. E precisa: “Il termine concesso dal regolamento CEE 2377/90 e successive modifiche, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali negli alimenti di origine animale è scaduto il 31/12/1999. Pertanto, già dal 01/01/2000 non sarebbe più stato possibile somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo i medicinali veterinari contenenti principi attivi per i quali non sono stati definiti i valori MRI. Inoltre, poiché, è stata rilevata una non puntuale applicazione delle norme, questa Direzione Generale con nota del 16 maggio2001 ha invitato le Aziende titolari di AIC a provvedere alla modifica delle confezioni attraverso l’eliminazione da tutto il materiale illustrativo delle specie per le quali non risulta definito un MRL e di tutte le indicazioni e modalità d’uso concernente 60gg dal ricevimento della stessa per lo smaltimento di eventuali scorte. Da quanto su indicato si ribadisce che i medicinali veterinari devono essere posti in commercio con gli stampati modificati ed approvati dallo Scrivente a decorrere dal 01/01/2002 così come previsto dall’art. 3 del Decreto Dirigenziale 13/11/2001”.