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FOFI E RICETTA VETERINARIA

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In seguito alla circolare della FOFI (Federazione Italiana degli Ordini dei Farmacisti) nr. 6120/2001, che ricordava ai propri iscritti che, sulla base delle norme disposte dal D.M. 28-09-1993 e dal D.Lgs 336/1999, ogni prescrizione veterinaria non ripetibile in triplice copia per animali di interesse zootecnico deve recare obbligatoriamente il relativo codice d’allevamento, pena la non spendibilità della ricetta, il Presidente della Federfarma, dr. Giorgio Siri, ha, coerentemente, dato indicazione alle farmacie di non spedire le ricette nelle quali risultante omesso il succitato codice.
Considerato inoltre che questa norma sembrerebbe venga frequentemente disattesa, sia dai veterinari che dai farmacisti, il dr Siri ha ritenuto di inviare un telegramma, indirizzato al Gabinetto del Ministro della Salute – Ufficio Legislativo – Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, al Comando dei Carabinieri per la Sanità e agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Provincie Autonome, in cui, “atteso che gran parte delle ricette veterinarie non ripetibili in triplice copia risultano carenti del dato in questione, si auspica da parte degli organi in indirizzo un urgente intervento, anche presso i medici veterinari, al fine di evitare la paralisi dell’assistenza farmaceutica veterinaria, con gravi ripercussioni per la salute pubblica”.
Per aiutare il dr. Siri nel suo obbiettivo di rendere il mestiere del farmacista sempre ligio alle normative, vorrei però permettermi di consigliargli di ricordare periodicamente ai suoi iscritti anche che, spesso, sulle confezioni di medicinali veterinari c’è anche una frasetta che dice: “da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria”.


Giorgio Neri