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Fra i 23 reati penali di cui dovrà occuparsi il giudice di pace (dal turpiloquio all’omissione di soccorso) figurano l’introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui, il pascolo abusivo, l’uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 del Codice Penale).
Il giudice di pace dovrebbe alleggerire di molto il carico delle procure ordinarie, riducendo i tempi delle controversie. Soprattutto, introduce in Italia il principio del giudice paciere che tenta la mediazione fra le parti: non si arriva per forza al processo, ma si mettono d’accordo le parti fino al pagamento del danno subito. La mediazione estingue il fatto e la vicenda si chiude per sempre. Se la mediazione fallisce, il giudice di pace non ha fra le proprie prerogative la pena in carcere; può obbligare al domicilio nei fine settimana per un massimo di sei mesi. Prescrive invece l’obbligo a lavori socialmente utili.