• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

GIUDICE DI PACE PER GLI ANIMALI

Immagine
L’ultimo Consiglio dei Ministri del 2001 ha dato il via libera all’istituzione del giudice di pace, quasi una risposta indiretta agli episodi di violenza sugli animali registrati dalle cronache a fine dicembre (quando persino i sociologi si sono messi a riflettere sulle ragioni che spingono a gettare nell’acqua bollente il cane che calpesta l’orto).
Fra i 23 reati penali di cui dovrà occuparsi il giudice di pace (dal turpiloquio all’omissione di soccorso) figurano l’introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui, il pascolo abusivo, l’uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 del Codice Penale).
Il giudice di pace dovrebbe alleggerire di molto il carico delle procure ordinarie, riducendo i tempi delle controversie. Soprattutto, introduce in Italia il principio del giudice paciere che tenta la mediazione fra le parti: non si arriva per forza al processo, ma si mettono d’accordo le parti fino al pagamento del danno subito. La mediazione estingue il fatto e la vicenda si chiude per sempre. Se la mediazione fallisce, il giudice di pace non ha fra le proprie prerogative la pena in carcere; può obbligare al domicilio nei fine settimana per un massimo di sei mesi. Prescrive invece l’obbligo a lavori socialmente utili.