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RIMBORSI IRAP: ALTRI PASSI AVANTI

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La novità di queste sentenze, in particolare della n. 64, è che la Commissione Tributaria di Parma ha dato ragione a chi aveva richiesto il rimborso dell’IRAP, nonostante all’interno della sua organizzazione fosse presente un dipendente. La Commissione di Parma ha ritenuto che anche la presenza di un dipendente non fosse comunque sufficiente a caratterizzare l’organizzazione ai fini dell’applicazione dell’IRAP, reinterpretando quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 156/2001. Potrebbe quindi iniziare a profilarsi un indirizzo giurisprudenziale sul concetto di organizzazione, in base ai pronunciamenti delle Commissioni Tributarie. Secondo gli orientamenti delle Commissioni, rispetto all’applicabilità dell’IRAP, il criterio discriminante non sarebbe quindi dato dalla struttura dell’organizzazione, ma dalla sua capacità di svolgere attività, indipendentemente dalla presenza del professionista. Si veda al riguardo la notizia NIENTE IRAP PER I PROFESSIONISTI del 21 u.s.