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NIENTE IRAP PER I PROFESSIONISTI

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L’articolo 2 del DLgs 446/1997 (IRAP) recita:"pressupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio, ovvero alla prestazione di servizi”. La Commissione Tributaria di Trento per prima aveva contestato il concetto di "organizzazione",di non facile individuazione ai fini dell’IRAP, ritenendo di doverlo ricondurre ai casi di produzione autonoma di redditività.
Da questa considerazione derivava che essendo il libero professionista necessario e indispensabile alla sua stessa attività, l’organizzazione a lui riferita non avesse alcuna autonomia e quindi non potesse essere soggetta ad IRAP. Lo hanno ribadito la Commissione Tributaria di Piacenza e quella di Parma, che ha esteso allargando il concetto ha dato ragione a due parrucchiere associate in s.n.c.. Infatti, pur considerando la forma societaria, non avendo dipendenti ed una presenza irrisoria di beni ammortizzabili non rientravano nel concetto di organizzazione autonoma e quindi nell'applicabilità dell'IRAP.
Secondo tutte le Commissioni L'elemento fondamentale è duinque quello della mancanza di dipendenti, soprattutto se abbinato a scarsità di beni ammortizzabili e quindi di una propria struttura operativa.
Son sempre più numerosi i liberi professionsti che stanno facendo ricorso per il rimborso dell’IRAP e che intendono sospendere gli acconti di novembre dell’imposta.