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CCNL E DIRIGENZA MEDICA

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E’ stata pubblicata sulla GU n. 262 del 10-11-2001 l’ interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria.

Il motivo del contendere era la necessità di accertare:

1. "se nel procedimento di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art. 23 e 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro all'esito dell'istruttoria";

2. "se il parere del Comitato dei garanti abbia natura vincolante".
La controversia è stata risolta con un’accordo tra le parti, che hanno convenuto, quale interpretazione autentica, il testo seguente:
1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e 5 e' richiesto al Comitato dei garanti una sola volta, al termine delle procedure dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda e' in grado di formulare la propria proposta di recesso.
2. Il recesso e' adottato dall'azienda in conformita' al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il parere e' vincolante.

Giorgio Neri