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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

Suini non DPA: stabilimenti in BDN entro 15 giorni

Suini non DPA: stabilimenti in BDN entro 15 giorni
Anche coloro che detengono suini nella propria residenza sono obbligati ad applicare il sistema I&R (Identificazione e Registrazione). 

Il proprietario di suini non DPA è  definito "operatore" e la residenza  dove  l'animale è detenuto è da considerarsi "stabilimento". Le definizioni ("operatore" e "stabilimento") comportano l'osservanza di obblighi di tracciabilità e monitoraggio, a partire dalla registrazione in Banca Dati Zootecnica (BDN).

Con il Dispositivo Dirigenziale inviato oggi ai Servizi Veterinari, il Ministero della Salute dettaglia le misure annunciate nei giorni scorsi in relazione all'emergenza PSA. Il dispositivo elenca una serie di adempimenti a carico dell'operatore, a partire dalla corretta registrazione in BDN dello stabilimento da perfezionarsi nell'arco di 15 giorni.
-se lo stabilimento non è ancora registrato in BDN, la regolarizzazione deve essere richiesta al servizio veterinario della ASL territorialmente competente "nel più breve tempo possibile, per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia".
-se lo stabilimento è già registrato in BDN, dovrà essere richiesta la variazione dell’orientamento produttivo.
La registrazione e la variazione di orientamento produttivo sono subordinate alla valutazione della ASL circa la presenza di requisiti di sanità e benessere animale.

Numero massimo e sterilizzazione
- In ciascuno stabilimento con orientamento produttivo NON DPA non possono essere detenuti suini con altro orientamento produttivo e non più di due suini NON DPA contemporaneamente. Per rispettare tale limite numerico, se trattasi di suini di sesso diverso, l’operatore adotta misure idonee ad impedirne la riproduzione anche attraverso la sterilizzazione chirurgica o farmacologica.

Assenza di contatti con altri suidi- L’operatore deve garantirne la contenzione e l’assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici. Se i suini sono detenuti all’aperto l’operatore garantisce la presenza di strutture che assicurino l’effettiva separazione da altri suini, sia domestici e sia selvatici a vita libera.

I &R dei suini NON DPA - L'identificazione individuale degli animali è assicurata mediante transponder elettronico iniettabile ed è è applicato in zona peri auricolare sinistra.da un medico veterinario ASL o autorizzato dalla ASL. Ciascun suino NON DPA così identificato è registrato in BDN. E' previsto al riguardo un periodo transitorio per consentire il completamento delle necessarie modifiche informatiche.  Sarà il Ministero della Salute a rendere nota la conclusione degli interventi tecnici anche mediante avviso in BDN.

Modello 4
- La movimentazione di suini NON DPA è ammessa esclusivamente previa compilazione da parte dell’operatore del documento di accompagnamento informatizzato, ovvero della dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016)utilizzando l’apposita funzionalità della BDN e con le modalità ivi previste. L’operatore è direttamente responsabile della veridicità e completezza delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento.

Movimentazione eccezionale verso strutture veterinarie
- Fanno eccezione solo le movimentazioni "eccezionali" verso strutture veterinarie per urgenti necessità di sanità e benessere animale. Operatori e Veterinari dovranno attestare la sussistenza delle condizioni di necessità in caso di controllo.

Sanzioni per non conformità- La ASL che nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale verifichi una non conformità agli obblighi di identificazione, registrazione e movimentazione, previsti dalla normativa europea e nazionale, secondo le modalità applicative di cui al presente dispositivo dirigenziale, applica le misure restrittive e le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La cornice regolatoria di riferimento è il regolamento delegato (UE) 2035/2019, che integra la legge europea di sanità animale.

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