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CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cdm, approvata la neutralità fiscale per i professionisti

Cdm, approvata la neutralità fiscale per i professionisti
Palazzo Chigi ha approvato un pacchetto di misure fiscali per i professionisti. Nuovi criteri per la determinazione del reddito e neutralità fiscale per le aggregazioni tra società e associazioni professionali.  Plauso di Confprofessioni: "Rimosso uno dei principali ostacoli che ha frenato la crescita organizzativa e dimensionale".


Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri del 30 aprile, il Governo ha approvato in via preliminare un decreto legislativo attuativo della delega fiscale, che contiene alcune novità per i redditi da lavoro autonomo e per l'esercizio professionale in forma singola o associata. Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sì dà il via ad una revisione complessiva del regime impositivo dei redditi da lavoro autonomo, attraverso nuove modalità di determinazione della base imponibile. Nel pacchetto figurano anche disposizioni per agevolare l'aggregazione professionale introducendo il cosiddetto principio di neutralità. 

Plaude Confprofessioni, che da tempo sollecita le misure approvate, in particolare per facilitare le aggregazioni professionali: "Finalmente accolte - afferma il Presidente Gaetano Stella- le nostre proposte per far crescere il settore professionale e per favorire l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro autonomo. Il Governo sta dimostrando una grande attenzione e sensibilità alle nostre proposte», ha sottolineato Stella, «introducendo una serie di norme che potranno favorire l’ingresso dei giovani nel mercato degli studi professionali e, al tempo stesso, assicurare modelli organizzativi più strutturati e dinamici all’insegna della multidisciplinarietà e della crescita dimensionale degli studi. Grazie al principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, viene rimosso uno dei principali ostacoli che ha frenato la loro crescita organizzativa e dimensionale»- conclude Stella.

Principio di onnicomprensività- Anche ai professionisti come al lavoro dipendente, nella determinazione del reddito, si applicherà il "principio di onnicomprensività" (o "unitarietà). Ciò significa che il reddito derivante dall’esercizio di una professione professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme percepite in relazione all'attività professionale ("onnicomprensività") e le spese sostenute dal professionista nello stesso periodo di esercizio.
Oltre ai contributi previdenziali, vengono esclusi dalla formazione del reddito professionale i rimborsi delle spese sostenute per svolgere l'incarico professionale. Il principio di cassa resta il criterio di imputazione temporale:  i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa.
Dalle ultime bozze disponibili, Confprofessioni fa notare una criticità: le somme erogate dagli enti bilaterali (Cadiprof, Fondoprofessioni, Ebipro) collegati al CCNL dei dipendenti degli studi professionali, contribuiscono alla determinazione del reddito. " Una misura- dichiara Confprofessioni- che andrebbe in controtendenza rispetto alle politiche di sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti messo in campo finora dal Governo».

Neutralità fiscale per le aggregazioni- Il decreto legislativo introduce il principio di neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione professionale. In altre parole, non si computano più eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie concernenti_
- le società tra professionsiti, es.  conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni.
- apporti in associazioni professionali (fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle professioni) o in società semplici;
- apporti di posizioni partecipative ( assunte in associazioni professionali o società semplici) in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Deducibili le spese per elementi immateriali- Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali (es. marchi, avviamento, cessione della clientela, ecc.) sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Entrata in vigore- L’applicazione dei nuovi criteri di determinazione del reddito è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo approvato il 30 aprile dal Consiglio dei ministri.  Per le altre misure, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto. Retroattività, invece, per i compensi assoggettati a ritenuta: le nuove disposizioni producono effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni risulteranno conformi alla nuova disciplina.