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RIFORMA FISCALE IRPEF

Detrazioni, taglio lineare sopra i 50mila euro

Detrazioni, taglio lineare sopra i 50mila euro
Soltanto le spese "sanitarie" sfuggono al taglio lineare delle detrazioni fiscali. Lo prevede il principale provvedimento attuativo della riforma fiscale: il decreto Irpef. La decurtazione agirà, dal 2024, sul totale degli oneri detraibili al 19% in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Fra questi, le spese veterinarie.

La revisione dell'Irpef e delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già bollinata dalla Ragioneria dello Stato, ridurrà di 260 euro le detrazioni fiscali complessive spettanti ai contribuenti con un reddito superiore a 50 mila euro. Un taglio lineare delle detrazioni dal quale sono escluse le "spese sanitarie". Per i contribuenti in questa fascia di reddito la contropartita è uno scaglione Irpef rimodulato al 43%.

La riduzione del beneficio fiscale- Per tutti gli oneri ammessi alla detrazione con la percentuale del 19%, sul totale delle detrazioni complessivamente risultanti, viene applicato un abbattimento fisso di 260 euro. La decurtazione, si applica all'ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. I contribuenti interessati sono i titolari di reddito superiore a 50 mila euro. La decurtazione agisce sul totale delle detrazioni calcolate su tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, fra cui rientrano anche le spese veterinarie. La riduzione non si applicherà alla singola voce di spesa detraibile, ma al totale delle detrazioni spettanti alla persona fisica, in fase di dichiarazione dei redditi (Modello 730).

Spese sanitarie e spese veterinarie- Le "spese sanitarie" escluse dal taglio lineare da 260 euro sono quelle descritte dal Testo Unico delle Imposte sui redditi all'articolo 15, comma 1, lettera c-Detrazione per oneri): spese mediche, ospedaliere, chirurgiche, assistenziali, odontoiatriche, ecc. alla persona, inclusi i medicinali
Fra le spese "sanitarie" non rientrano le spese "veterinarie" (lettera c-bis). Per queste ultime continuerà ad applicarsi la detrazione prevista (fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede la franchigia di euro 129,11) per spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia.

Farmaci Veterinari- I medicinali rientrano nelle "spese sanitarie" e non sono colpiti dal taglio lineare. Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate far rientrare i farmaci veterinari tra i medicinali ( ex art 15, comma 1, lett. c), del Tuir). Questo dato di spesa non rientra fra le spese veterinarie e pertanto non è fra quelli trasmessi dai Medici Veterinari.

Adempimenti di tracciabilità. La riforma dell'Irpef non modifica gli obblighi di trasmissione al Sistema TS, confermati sia per spese sanitarie che per spese veterinarie. Le detrazioni, nella misura spettante, sono riconosciute solo a condizione che l’onere sia sostenuto dal cliente con un pagamento in grado di assicurare la tracciabilità. Fanno eccezione a questa regola le spese di acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni veterinarie rese nell'ambito del SSN, che sono detraibili anche se pagate in contanti. La spesa per medicinali veterinari non rientra nei dati trasmessi dal Veterinario al Sistema TS.

Ulteriori detrazioni soggette a riduzione- Oltre che sugli oneri detraibili al 19%, l'abbattimento di 260 euro si applica anche alle detrazioni spettanti per erogazioni liberali a favore di Onlus, enti del terzo settore e partiti politici.

Iter- Lo schema di decreto legislativo di riordino dell'Irpef è all'esame delle Commissioni Finanze e Bilancio del Parlamento. L'iter dovrà concludersi entro il 30 novembre.

Schema di Decreto legislativo
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi