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NOTA DGSAF

In Italia randagi dall'Ucraina, interviene il Ministero

In Italia randagi dall'Ucraina, interviene il Ministero
Nonostante il divieto, alcune associazioni di protezione animale hanno introdotto in Italia  animali da canili e rifugi ucraini. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha diffuso una nota ribadendo che l'ingresso di randagi dall'Ucraina non è consentito. Disposizioni per gestire il rischio di rabbia negli animali già in Italia. Chiarimenti sul quadro normativo e sanzionatorio.
L'introduzione di randagi dall'Ucraina è considerata "introduzione a carattere commerciale" e come tale deve essere gestita ai sensi delle norme sanitarie sulle importazioni di animali d'affezione in territorio UE. In difetto si applicano sanzioni. Lo ribadisce la Direzione Generale della Sanità Animale in una nota diffusa oggi, dopo essere stata informata da alcuni assessorati regionali alla sanità della presenza sui propri territori di animali da canili e rifugi ucraini, introdotti da associazioni di protezione animale.

In quanto introduzioni "a carattere commerciale", la Direzione ministeriale ribadisce che vanno soggette alle disposizioni sanitarie dettate dalle norme unionali (Titolo 5 del Regolamento 2020/692, articolo 76)
L’unica deroga possibile, precisa la nota, subordina l'introduzione di questi animali "a condizione che siano inviati a Centri confinati o Centri di quarantena autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429".
"In tutti gli altri casi tali introduzioni sono da considerarsi non conformi e quindi sanzionabili".
A marzo, la Dgsaf  "ha già chiarito che non è comunque consentito l’ingresso di animali da canili/rifugi posti in territorio ucraino, proprio perché sul territorio nazionale non risultavano essere autorizzate le predette strutture (Centri confinati o Centri di Quarantena) di cui al citato articolo 77 del regolamento 2020/690".

Gestione dei randagi già in territorio nazionale- Il Ministero dà indicazioni per gestire il rischio connesso alla rabbia. I cani, i gatti e i furetti già presenti sul territorio nazionale da rifugi ucrani -  introdotti "non in conformità alle citate disposizioni e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste"- dovranno essere sottoposti al protocollo di controlli previsti per gli animali d'affezione al seguito di proprietari rifugiati:
- identificazione
- vaccinazione
- titolazione anticorpale
- osservazione

Periodo di osservazione di 3 o 6 mesi-  Nel caso l’animale d’affezione sia in possesso di microchip e di certificato di vaccinazione antirabbica, deve essere sottoposto a prelievo ematico per titolazione degli anticorpi per la rabbia. Inoltre l'animale è  soggetto a un periodo di osservazione a destino di 3 mesi nel caso di titolazione favorevole e di 6 mesi in caso sfavorevole.
Qualora non in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, dovrà invece essere sottoposto immediatamente a riconoscimento con microchip e vaccinazione antirabbica e a un periodo di osservazione a destino di almeno 3 mesi.
Il periodo di osservazione di 3 o 6 mesi, a seconda del caso, dovrà svolgersi presso le strutture recettive delle stesse associazioni di protezione animale.

Cessione a privati cittadini- Non è consentira nessuna forma di cessione o di adozione a privati cittadini  se non dopo che sia terminato il periodo di osservazione con esito favorevole.

pdfNOTA_DGSAF_RANDAGI_DA_UCRAINA.pdf405.45 KB

Foto: La Stampa