• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31274
RESPONSABILITA' SANITARIA

Regolamento polizze: non c'è obbligo formativo

Regolamento polizze: non c'è obbligo formativo
Inviato alla Conferenza Stato Regioni il decreto che stabilisce i requisiti minimi delle polizze obbligatorie per gli esercenti le professioni sanitarie. L'adozione di un decreto regolamentare  è prevista dalla Legge Gelli-Bianco entrata in vigore cinque anni fa e da allora in attesa di un regolamento ad hoc. Nel testo MinSal-Mise nessuna correlazione tra obbligo formativo ed efficacia assicurativa.


Una nuova versione del "regolamento polizze" è stata inviata alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa. Il provvedimento è stato concertato a fine dicembre fra il Ministero della Salute (DG Professioni Sanitarie) e il Ministero dello Sviluppo Economico come prevede l'articolo 10 (Obbligo assicurativo) della Legge 8 marzo 2017 (Gelli-Bianco).  Da cinque anni, la Legge sulla responsabilità sanitaria attende un regolamento attuativo che definisca requisiti, massimali e modalità operative delle polizze, rese obbligatorie per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, liberi professionisti e strutture sanitarie pubbliche e private.

L'emanazione del regolamento è stata più volte rinviata e il testo rimaneggiato a più riprese. L'ultima versione (qui la bozza) non prevede il requisito della formazione continua del professionista assicurato ai fini dell'efficacia delle coperture. L'unica possibilità di recesso consentita all'assicuratore- infatti- è  limitata ai casi di "reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento di danno" (articolo 5 bis, Titolo I del regolamento)

Per il bilanciamento dei contraenti, il regolamento prevede delle eccezioni opponibili al danneggiato da parte dell'assicuratore, ma queste devono risultare per iscritto, da una apposita clausola contrattuale, e possono riguardare soltanto alcune circostanze ben delimitate dal regolamento, come ad esempio il mancato pagamento del premio, oppure la circostanza che i danni da risarcire siano derivati da una attività che non è oggetto della copertura assicurativa.  In nessun caso il mancato aggiornamento formativo del professionista puà rappresentare una motivazione per non risarcire/liquidare il danno derivante dall'attività professionale.
Rispetto alle prime bozze, dal nuovo regolamento è stata cancellata l'iniziale previsione di subordinare al completamento del triennio formativo (31 dicembre 2022) la data di decorrenza di alcune clausole di operatività delle coperture post-regolamento.

Il decreto MinSal-Mise è applicabile a tutti i professionisti della sanità e discende da una precisa fonte legislativa, distinguendosi in questo dalla norma recentemente approvata con il Decreto PNRR (articolo 38-bis) che subordina il conseguimento del 70% dei crediti formativi all'efficacia delle coperture. Questa norma, avulsa dalla Legge Gelli-Bianco, rimanda al personale impiegato per l'attuazione del capitolo "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. La Commissione Affari Sociali della Camera ne ha chiesto il differimento.

La prima convocazione utile della Conferenza Stato Regioni, fissata ieri, non ha trattato il regolamento. I rinvii del regolamento sono in parte dovuti alla pandemia, che costringerebbe le strutture sanitarie ad impegnarsi in adeguamenti difficilmente attuabili nell'attuale contesto emergenziale.

pdfBOZZA_DECRETO_REGOLAMENTO_POLIZZE.pdf9.36 MB