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IL PUNTO DOPO LA MANOVRA 2020

A chi spetta la detrazione della spesa veterinaria?

A chi spetta la detrazione della spesa veterinaria?
Il nuovo tetto di spesa veterinaria, portato a 500 euro dalla Legge di Bilancio 2020, non ha modificato la titolarità alla detraibilità fiscale: il beneficio fiscale spetta alla persona fisica che  ha sostenuto la spesa veterinaria "anche se non è il proprietario dell’animale". Invariate al riguardo le istruzioni emanate nel 2018 dall'Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, l'ANMVI ha verificato con i propri consulenti la validità delle istruzioni contenute nella Guida alle detrazioni veterinarie (Circolare 7/E) emanata dall'Agenzia delle Entrate ad aprile del 2018.

Le variazioni apportate alla Guida dall'ultima manovra finanziaria riguardano solo i seguenti aspetti:
- il nuovo importo massimo della spesa veterinaria (da 387,34 euro a 500 euro) e il conseguente aumento dello sconto fiscale (da 49 euro a 70 euro)
- la subordinazione della detraibilità fiscale della prestazione veterinaria ad una forma di pagamento tracciabile

Non sono invece cambiate le disposizioni della Guida delle Entrate riguardanti:
-la tipologia di spesa
-la tipologia/numero di animali
-la titolarità della detrazione fiscale (solo persone fisiche)
- il trattamento fiscale dei medicinali acquistati


Quali spese si possono detrarre- La detrazione continua ad essere riconosciuta per:
- spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario
- spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie
- acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, come definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006.  Non rientrano quindi nel beneficio della detrazione, gli integratori alimentari umani, i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, "poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare".

Animali da compagnia o sportivi indipendententemente dal numero- Resta altresì fermo il principio che lo sconto sull'Irpef dovuta è complessivo: il massimo del beneficio fiscale è di 70 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
L'Agenzia delle Entrate invita a produrre - in sede di detrazione- una autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non possono essere detratte le spese sostenute per animali detenuti con finalità economica ("destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole) né per attività illecite.

A chi spetta la detrazione- Può detrarre la spesa "il soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è il proprietario dell’animale".  Il consulente fiscale dell'ANMVI Giovanni Stassi precisa che questa disposizione era già contenuta nella Guida delle Entrate del 2018. Dal punto di vista della detraibilità, quindi, non è rilevante il soggetto a cui è intestato l'animale da compagnia (es. microchip), ma il soggetto che ha sostenuto la spesa.
Sempre ai fini della detrazione- nell'ipotesi che la prestazione veterinaria sia richiesta da un soggetto (es. la moglie) diverso da quello che sopporta la spesa (es. il marito) - Stassi chiarisce la situazione con un esempio: "Se la moglie paga con carta di credito del marito può fare intestare la fattura al marito che potrà dedurre la spesa. Nel caso in cui la spesa fosse pagata con carta di credito della moglie solo quest’ultima potrà detrarre la spesa e la fattura deve essere intestata a lei".
La Guida dell'Agenzia delle Entrate precisa infatti che "i documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal professionista". La trasmissione dei dati delle fatture al sistema Tessera Sanitaria da parte dei Medici Veterinari consentirà di ritrovare la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi elettronica (Modello 730 precompilato).

Detrazione per acquisto di medicinali-  Ai fini della detrazione fiscale non rileva la ricetta del medico veterinario bensì lo scontrino fiscale "parlante" riportante il  codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati i medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino "parlante" anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalle autorità competenti. Resta fermo che, in Italia, non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione veterinaria.

Detrazioni veterinarie, in vigore le nuove norme fiscali