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MODELLO BK22U DEL 2020

ISA, nel Modello 2020 le modifiche chieste da ANMVI

ISA, nel Modello 2020 le modifiche chieste da ANMVI
L'Agenzia delle Entrate ha accolto le proposte dell'ANMVI per rendere più chiara la compilazione dell'Indice di Affidabilità Fiscale delle attività veterinarie. Le modifiche saranno inserite nel Modello ISA BK22U utilizzabile nel 2020 per l'anno d'imposta 2019. Previsto un rigo ad hoc per la cessione del farmaco, come voce di spesa sostenuta dal professionista. Indici inaffidabili? Sbagliato paragonare gli ISA al vecchio Studio di Settore.

L'Agenzia delle Entrate ha accolto le modifiche suggerite dall'ANMVI e ha già predisposto una bozza del nuovo ISA BK22U "tesa a recepire le istanze avanzate". Lo ha reso noto la la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alle richieste di correzioni del modello ISA (Indice Sintetico di Affidabilità) avanzate dal Presidente Marco Melosi. L'Agenzia si è anche detta disponibile, in futuro, ad ulteriori integrazioni  "anche tenendo conto degli elementi a supporto che l’Associazione vorrà fornire, affinché l’adempimento dell’obbligo dichiarativo possa risultare sempre più agevole".

Chiarita la definizione di materiale sanitario- Al punto C 16 (Quadro C- elementi specifici dell’attività) sarà meglio definita la voce “materiale sanitario”. Una precisazione in tal senso, all’interno delle istruzioni del Modello ISA, potrà così superare i numerosi dubbi di compilazione scaturiti al riguardo. L'ANMVI ha suggerito di intendere come "materiale sanitario" ogni materiale/dispositivo consumabile, utilizzato per finalità sanitaria (es. test rapidi, reagenti chimici, garze, cerotti, pellicole radiologiche, placche, viti, materiali di sutura, ecc.) ma con espressa esclusione dei farmaci.

L'Agenzia si è impegnata "a fornire, nelle istruzioni per la compilazione del modello ISA BK22U, ulteriori chiarimenti ed esemplificazioni che possano risultare utili a favorire ed  agevolare la corretta e puntuale compilazione del modello". 

Un rigo ad hoc per la cessione del farmaco veterinario-
Accolta anche la proposta riguardante l'attività di cessione del farmaco veterinario al cliente. Per questi ultimi, l'ANMVI ha chiesto l’inserimento di un rigo apposito, nel quale indicare la spesa sostenuta per l’acquisto di farmaci, distinguendo quelli utilizzati per l’attività veterinaria dai farmaci veterinari "ceduti" per inizio/proseguimento della terapia (ex Decreto legislativo 193/2006, come modificato dall'articolo 13 del Decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158). Ciò in ragione del fatto che - ha fatto notare l'ANMVI- la "cessione" del farmaco veterinario è considerata a livello legislativo e fiscale (IVA 22%)una prestazione veterinaria accessoria alla principale.

L'Agenzia ha accolto la proposta e nel Quadro E del modello ISA BK22U (da utilizzare per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019) "verrà inserita una variabile per rilevare l’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal professionista per l’acquisto di farmaci destinati alla dispensazione".
Le "spese sostenute nell'anno per l'acquisto di farmaci destinati alla dispensazione (importo ricompreso nella voce "Altre Spese Documentate" del quadro "Dati Contabili") saranno introdotte nel "Quadro E", fra gli "Elementi contabili specifici".
I dati inseriti nel  Quadro E - fa presente la Divisione Contribuenti delle Entrate- "saranno utilizzati per effettuare le analisi necessarie per predisporre le future evoluzioni dell’ISA".

L'anno di inizio attività- Chiarito anche - visti i numerosi errori nella compilazione del primo Modello ISA-  che  per ‘inizio dell’attività’ si deve intendere l’anno in cui il contribuente ha aperto la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (es. Partita IVA) e non l'anno di laurea o di iscrizione all'Ordine.  L'Agenzia ha spiegato che nelle Istruzioni per la compilazione del modello ISA AK22U è presente la seguente indicazione: “Il dato riguardante l’anno di inizio dell’attività deve essere fornito facendo riferimento alla dichiarazione di inizio dell’attività comunicata all’Amministrazione Finanziaria”.

Utilizzo del campo Note Aggiuntive- Sulle numerose incongruenze evidenziate dall'ANMVI nel primo anno di applicazione dell'ISA- a fronte di- l'Agenzia delle Entrate fa presente che "il contribuente ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note Aggiuntive del software di applicazione “Il tuo ISA”, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere state adeguatamente colte con l’applicazione degli indici".

Gli ISA non sono gli Studi-  L'Agenzia tiene invece il punto sul meccanismo e sulle finalità degli ISA, invitando a non paragonare gli Indici ai risultati ottenuti con gli Studi di Settore "essendo strumenti sostanzialmente diversi". Per le Entrate "è astrattamente possibile che si verifichino situazioni analoghe a quelle riferite" dall'ANMVI, ovvero con indici pari a 1, quindi inverosimilmente-a parere dell'ANMVI-  sotto la soglia di affidabilità.

Per l'Agenzia, è "di tutta evidenza", la "radicale differenza nelle finalità dei due strumenti: stimolare comportamenti fiscalmente corretti attraverso un percorso di rafforzamento dei rapporti fisco-contribuenti da un lato; accertare maggiori ricavi/compensi dall’altro". L'agenzia parla di "profondo  rinnovamento", da uno strumento "prettamente orientato al riscontro della congruità di ricavi/compensi a uno che effettua un’analisi molto più ampia, appare quindi del tutto fisiologico che, seppur in una sostanziale continuità di risultati, vi siano esiti dell’applicazione non perfettamente coincidenti".

Benefici premiali- I benefici premiali correlati agli ISA sono stabiliti con Legge- ha infine precisato l'Agenzia. "L’individuazione di nuovi benefici, auspicata dall’ANMVI, non può conseguentemente che essere prevista attraverso una modifica della normativa attualmente vigente".

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato le osservazioni inviate dal Presidente ANMVI in occasione della riunione della Commissione Esperti del 5 dicembre, insieme ai pareri inviati dalle altre categorie professionali (sono 18 gli ISA applicati ai professionisti). In conclusione, se da un lato l'Agenzia si mostra disponibile a migliorare la compilazione dei Modelli ISA, dall'altro non fa concessioni sull'idoneità dell'Indice di affidabilità a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti, nonostante le critiche ribadite da tutte le rappresentanze in Commissione.

pdfRISCONTRO_SULLE_MODIFICHE_CHIESTE_DA_ANMVI.pdf353.49 KB

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